Art. 9.
      Procedure per la variazione di titolarita' dell'impianto
    1. In caso di variazione della titolarita' dell'impianto (ragione
sociale)  l'interessato  ne da' comunicazione motivata e documentata,
entro  e  non  oltre venti giorni, al sindaco il quale a sua volta ne
da'  immediata informazione alla commissione per la radioprotezione e
provvede alla necessaria voltura nel registro di cui all'art. 8.
    2.   La   mancata   comunicazione   della   variazione  da  parte
dell'interessato comporta la sospensione d'ufficio di ogni attivita'.
    3. Il sindaco, in assenza di formale giustificazione alla mancata
comunicazione,  deve  procedere  alla  revoca  del  nulla osta e alla
cancellazione    dell'impianto    dall'apposito   registro   comunale
annotandone le motivazioni.
    4.   Il   sindaco  informa,  di  quanto  sopra,  la  Regione,  la
prefettura,   la   provincia,   l'azienda   U.S.L.   territorialmente
competente, all'A.R.P.A.L.