Art. 9. Procedure per la variazione di titolarita' dell'impianto 1. In caso di variazione della titolarita' dell'impianto (ragione sociale) l'interessato ne da' comunicazione motivata e documentata, entro e non oltre venti giorni, al sindaco il quale a sua volta ne da' immediata informazione alla commissione per la radioprotezione e provvede alla necessaria voltura nel registro di cui all'art. 8. 2. La mancata comunicazione della variazione da parte dell'interessato comporta la sospensione d'ufficio di ogni attivita'. 3. Il sindaco, in assenza di formale giustificazione alla mancata comunicazione, deve procedere alla revoca del nulla osta e alla cancellazione dell'impianto dall'apposito registro comunale annotandone le motivazioni. 4. Il sindaco informa, di quanto sopra, la Regione, la prefettura, la provincia, l'azienda U.S.L. territorialmente competente, all'A.R.P.A.L.