Art. 10. Anagrafe regionale degli apicoltori 1. E' istituita presso l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste, settore "Zootecnica", l'anagrafe regionale degli alveari. 2. I possessori o detentori di alveari hanno l'obbligo di farne denuncia, compilando apposita modulistica, nel periodo intercorrente tra il 1 novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, specificando dislocazione e consistenza dei singoli apiari. Ad ogni apicoltore, entro trenta giorni dalla prima denuncia, verra' assegnata una sigla identificativa per ogni apiario la quale dovra' essere riportata su di un cartello di identificazione da apporre, in maniera visibile, nell'apiario. A ciascun apicoltore verra' rilasciato e vidimato un registro aziendale in cui saranno annotati i dati relativi ad ogni singolo apiario. 3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ogni alveare dovra' essere identificato ai sensi del comma 2. 4. Per gli apicoltori che risiedono al di fuori del territorio regionale, ma che esercitano su di esso attivita' di nomadismo, valgono le norme di cui all'art. 16. Gli alveari non identificati come prescritto dal comma 2 sono considerati abbandonati a tutti gli effetti di legge.