Art. 10.
                 Anagrafe regionale degli apicoltori

    1.  E' istituita presso l'assessorato regionale all'agricoltura e
foreste, settore "Zootecnica", l'anagrafe regionale degli alveari.
    2.  I  possessori o detentori di alveari hanno l'obbligo di farne
denuncia,  compilando apposita modulistica, nel periodo intercorrente
tra  il  1  novembre  ed  il  31 dicembre  di ogni anno, specificando
dislocazione  e  consistenza  dei singoli apiari. Ad ogni apicoltore,
entro  trenta giorni dalla prima denuncia, verra' assegnata una sigla
identificativa  per  ogni apiario la quale dovra' essere riportata su
di  un  cartello  di identificazione da apporre, in maniera visibile,
nell'apiario.  A  ciascun  apicoltore verra' rilasciato e vidimato un
registro  aziendale  in  cui saranno annotati i dati relativi ad ogni
singolo apiario.
    3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ogni
alveare dovra' essere identificato ai sensi del comma 2.
    4.  Per  gli  apicoltori che risiedono al di fuori del territorio
regionale,  ma  che  esercitano  su  di  esso attivita' di nomadismo,
valgono  le  norme  di  cui all'art. 16. Gli alveari non identificati
come  prescritto dal comma 2 sono considerati abbandonati a tutti gli
effetti di legge.