Art. 11. Obbligo di denuncia delle malattie delle api 1. E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo di denunciare all'autorita' sanitaria competente per territorio le seguenti malattie accertate o sospette: nosemiasi peste europea, peste americana ed altre eventuali malattie infettive. 2. Successivamente alla denuncia le A.S.L. provvedono agli accertamenti diagnostici ed all'adozione di interventi di tecnica apistica idonei o conseguenti a misure di polizia veterinaria, a norma delle vigenti leggi e dei regolamenti in materia.