Art. 11.
            Obbligo di denuncia delle malattie delle api

    1.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque possegga o detenga alveari di
qualunque  tipo  di denunciare all'autorita' sanitaria competente per
territorio le seguenti malattie accertate o sospette: nosemiasi peste
europea, peste americana ed altre eventuali malattie infettive.
    2.  Successivamente  alla  denuncia  le  A.S.L.  provvedono  agli
accertamenti  diagnostici  ed  all'adozione  di interventi di tecnica
apistica  idonei  o  conseguenti  a  misure di polizia veterinaria, a
norma delle vigenti leggi e dei regolamenti in materia.