Art. 12. Materiale infetto o sospetto di infezione 1. Gli apicoltori non possono lasciare abbandonati i loro alveari; l'autorita' sanitaria ove si renda necessario puo' procedere alla loro distruzione. 2. E' fatto divieto di esporre o di lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetti o sospetti di malattie di cui all'articolo precedente. 3. E' fatto altresi' divieto di alienare, rimuovere ed occultare alveari, attrezzi, miele, cera e materiale vario di alveari infetti o sospetti di malattia.