Art. 12.
              Materiale infetto o sospetto di infezione

    1.  Gli  apicoltori  non  possono  lasciare  abbandonati  i  loro
alveari; l'autorita' sanitaria ove si renda necessario puo' procedere
alla loro distruzione.
    2.  E' fatto divieto di esporre o di lasciare a portata delle api
il  miele,  i  favi ed il materiale infetti o sospetti di malattie di
cui all'articolo precedente.
    3.  E' fatto altresi' divieto di alienare, rimuovere ed occultare
alveari, attrezzi, miele, cera e materiale vario di alveari infetti o
sospetti di malattia.