Art. 13.
                        Commercio di api vive

    1.  La vendita o l'acquisto di api vive possono essere effettuati
solo  se  le  api  sono  accompagnate  da  un  certificato  sanitario
attestante  la provenienza da allevamento sito in zona non sottoposta
a misure restrittive di polizia veterinaria.