Art. 14.
  Divieto di trattamento delle colture nel periodo della fioritura

    1.  Sono  vietati  i  trattamenti  erbicidi  o  fitosanitari, con
principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie
in  fioritura,  dall'apertura  alla caduta dei petali. Al di fuori di
detto  periodo, sono consentiti solo successivamente all'eliminazione
delle vegetazioni sottostanti qualora siano in fioritura.