Art. 14. Divieto di trattamento delle colture nel periodo della fioritura 1. Sono vietati i trattamenti erbicidi o fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura, dall'apertura alla caduta dei petali. Al di fuori di detto periodo, sono consentiti solo successivamente all'eliminazione delle vegetazioni sottostanti qualora siano in fioritura.