Art. 15. Sanzioni amministrative 1. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e quelle amministrative previste dalle leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazione degli obblighi della presente legge si applicano, oltre che l'esclusione dagli incentivi e dai benefici previsti dalla stessa, le seguenti sanzioni amministrative: a) da Euro 100,00 ad Euro 300,00 nel caso di violazione del disposto dell'Art. 9; b) da Euro 300,00 ad Euro 1.000,00 nel caso di violazione del disposto dell'Art. 10; c) la sanzione amministrativa prevista dall'Art. 6, comma 1 della legge 2 giugno 1988, n. 218: "Misure per la lotta contro l'alfa epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali", nel caso di violazione del disposto dell'Art. 11; d) la sanzione amministrativa prevista dall'Art. 6, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218: "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali", nel caso di violazione del disposto dell'Art. 12; e) da Euro 300,00 ad Euro 1.000,00 nel caso di violazione dei disposti degli articoli 13, 14, 16 e 19. 2. La vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi contenuti nella presente legge e' demandata ai competenti uffici della Regione, ai comuni, ai servizi veterinari delle ASL ed al Corpo forestale dello Stato. 3. L'autorita' competente a determinare con ordinanza- ingiunzione la somma dovuta per le violazioni accertate e' il presidente della giunta regionale, fatto salvo quanto previsto in materia di sanita' pubblica veterinaria.