Art. 15.
                       Sanzioni amministrative

    1.  Fatte  salve le sanzioni previste dalle norme penali e quelle
amministrative previste dalle leggi dello Stato riferite a competenze
riservate  allo  stesso,  per  la  violazione  degli  obblighi  della
presente legge si applicano, oltre che l'esclusione dagli incentivi e
dai   benefici   previsti   dalla   stessa,   le   seguenti  sanzioni
amministrative:
      a) da  Euro  100,00  ad  Euro 300,00 nel caso di violazione del
disposto dell'Art. 9;
      b) da  Euro  300,00 ad Euro 1.000,00 nel caso di violazione del
disposto dell'Art. 10;
      c) la  sanzione  amministrativa  prevista  dall'Art. 6, comma 1
della legge 2 giugno 1988, n. 218: "Misure per la lotta contro l'alfa
epizootica  ed altre malattie epizootiche degli animali", nel caso di
violazione del disposto dell'Art. 11;
      d) la  sanzione  amministrativa  prevista dall'Art. 6, comma 3,
della legge 2 giugno 1988, n. 218: "Misure per la lotta contro l'afta
epizootica  ed altre malattie epizootiche degli animali", nel caso di
violazione del disposto dell'Art. 12;
      e) da  Euro  300,00 ad Euro 1.000,00 nel caso di violazione dei
disposti degli articoli 13, 14, 16 e 19.
    2.  La  vigilanza  sul  rispetto  delle  norme  e  degli obblighi
contenuti  nella  presente  legge  e'  demandata ai competenti uffici
della Regione, ai comuni, ai servizi veterinari delle ASL ed al Corpo
forestale dello Stato.
    3.   L'autorita'   competente   a   determinare   con  ordinanza-
ingiunzione  la  somma  dovuta  per  le  violazioni  accertate  e' il
presidente  della  giunta  regionale,  fatto salvo quanto previsto in
materia di sanita' pubblica veterinaria.