Art. 16.
                      Disciplina del nomadismo

    1.  Chiunque  intende praticare il nomadismo nel territorio della
Regione  Molise  deve  darne  comunicazione scritta, almeno 15 giorni
prima  del previsto spostamento, al servizio veterinario della A.S.L.
competente   nel   territorio   di  destinazione  ed  all'assessorato
regionale  all'Agricoltura,  settore "Zootecnia". Nella comunicazione
devono essere dichiarati:
      a) cognome e nome dell'apicoltore;
      b) luogo di residenza;
      c) sede e consistenza dell'apiario da spostare;
      d) presumibile data del trasferimento;
      e) luogo di destinazione;
      f) presunta durata della permanenza nell'area di destinazione.
    2.     Gli     alveari     devono    essere    accompagnati    da
un'autocertificazione firmata dall'apicoltore dalla quale risulti che
l'apiario   di  origine  non  e'  soggetto  a  vincoli  od  a  misure
restrittive di polizia veterinaria.
    3.  Il  servizio  veterinario  ha  facolta' di disporre eventuali
controlli  sanitari  che  possono  essere  eseguiti  solo in presenza
dell'apicoltore,  il  quale  ha  l'obbligo  di  effettuare  tutte  le
operazioni necessarie allo scopo.
    4.   Gli   apiari  nomadi  devono  essere  identificati  mediante
l'apposizione  di  un cartello indicatore ben visibile ed a caratteri
indelebili riportante i seguenti dati:
      a) cognome e nome;
      b) comune e provincia di residenza;
      c) recapito telefonico.
    5.  L'attivita'  nomade  di  apicoltori  residenti  nella Regione
Molise, sempre che avvenga nell'ambito del territorio regionale e non
ostino  motivi  di  polizia veterinaria, puo' avvenire anche senza le
formalita' descritte nei commi precedenti.