Art. 16. Disciplina del nomadismo 1. Chiunque intende praticare il nomadismo nel territorio della Regione Molise deve darne comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima del previsto spostamento, al servizio veterinario della A.S.L. competente nel territorio di destinazione ed all'assessorato regionale all'Agricoltura, settore "Zootecnia". Nella comunicazione devono essere dichiarati: a) cognome e nome dell'apicoltore; b) luogo di residenza; c) sede e consistenza dell'apiario da spostare; d) presumibile data del trasferimento; e) luogo di destinazione; f) presunta durata della permanenza nell'area di destinazione. 2. Gli alveari devono essere accompagnati da un'autocertificazione firmata dall'apicoltore dalla quale risulti che l'apiario di origine non e' soggetto a vincoli od a misure restrittive di polizia veterinaria. 3. Il servizio veterinario ha facolta' di disporre eventuali controlli sanitari che possono essere eseguiti solo in presenza dell'apicoltore, il quale ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni necessarie allo scopo. 4. Gli apiari nomadi devono essere identificati mediante l'apposizione di un cartello indicatore ben visibile ed a caratteri indelebili riportante i seguenti dati: a) cognome e nome; b) comune e provincia di residenza; c) recapito telefonico. 5. L'attivita' nomade di apicoltori residenti nella Regione Molise, sempre che avvenga nell'ambito del territorio regionale e non ostino motivi di polizia veterinaria, puo' avvenire anche senza le formalita' descritte nei commi precedenti.