Art. 18.
            Albo regionale degli allevatori di api regine

    1.  Al  fine  di  promuovere  e  di  favorire  la  selezione e di
sottoporre  a controllo sanitario e funzionale gli allevamenti di api
regine,  nonche'  per  conseguire  una maggiore  qualificazione degli
operatori,  e'  istituito  l'albo  regionale  degli allevatori di api
regine.
    2.  Possono  iscriversi all'albo gli allevatori di api regine che
al momento della presentazione della relativa domanda possiedono e si
impegnano a mantenere i seguenti requisiti:
      a) allevare, sul territorio regionale, api regine;
      b) produrre annualmente almeno cinquecento regine
      c) gestire almeno trecento nuclei di fecondazione;
      d) partecipare   a   programmi   di  miglioramento  genetico  e
produttivo comunque approvati e promossi dalla Regione;
      e) consentire  tutti  i  controlli sanitari e genetici ritenuti
necessari ed opportuni dagli assessorati regionali all'agricoltura ed
alla sanita' e dai servizi veterinari delle ASL.
    3.  La  permanenza nell'albo e' subordinata al mantenimento delle
condizioni previste e possedute all'atto dell'iscrizione.
    4.  L'assessorato all'agricoltura della Regione provvede a tenere
ed  a  gestire  l'albo,  ad  istruire  formalmente  e tecnicamente le
domande   di  iscrizione,  a  comunicare  agli  interessati  tutti  i
provvedimenti   che   li  riguardano,  a  sottoporre  le  domande  di
iscrizione e gli eventuali contenziosi al comitato tecnico apistico.