Art. 18. Albo regionale degli allevatori di api regine 1. Al fine di promuovere e di favorire la selezione e di sottoporre a controllo sanitario e funzionale gli allevamenti di api regine, nonche' per conseguire una maggiore qualificazione degli operatori, e' istituito l'albo regionale degli allevatori di api regine. 2. Possono iscriversi all'albo gli allevatori di api regine che al momento della presentazione della relativa domanda possiedono e si impegnano a mantenere i seguenti requisiti: a) allevare, sul territorio regionale, api regine; b) produrre annualmente almeno cinquecento regine c) gestire almeno trecento nuclei di fecondazione; d) partecipare a programmi di miglioramento genetico e produttivo comunque approvati e promossi dalla Regione; e) consentire tutti i controlli sanitari e genetici ritenuti necessari ed opportuni dagli assessorati regionali all'agricoltura ed alla sanita' e dai servizi veterinari delle ASL. 3. La permanenza nell'albo e' subordinata al mantenimento delle condizioni previste e possedute all'atto dell'iscrizione. 4. L'assessorato all'agricoltura della Regione provvede a tenere ed a gestire l'albo, ad istruire formalmente e tecnicamente le domande di iscrizione, a comunicare agli interessati tutti i provvedimenti che li riguardano, a sottoporre le domande di iscrizione e gli eventuali contenziosi al comitato tecnico apistico.