Art. 19.
                          Zone di rispetto

    1.  La Regione, al fine di salvaguardare l'attivita' di selezione
negli  allevamenti  di  api  regine i cui titolari risultano iscritti
nell'apposito   albo,   istituisce,   sentito  il  comitato  apistico
regionale,  una  zona  di  rispetto delle postazioni di fecondazione,
all'interno  della  quale  verranno effettuati controlli di carattere
sanitario e genetico.
    2. E' vietato il nomadismo all'interno di tali zone di rispetto.