Art. 19. Zone di rispetto 1. La Regione, al fine di salvaguardare l'attivita' di selezione negli allevamenti di api regine i cui titolari risultano iscritti nell'apposito albo, istituisce, sentito il comitato apistico regionale, una zona di rispetto delle postazioni di fecondazione, all'interno della quale verranno effettuati controlli di carattere sanitario e genetico. 2. E' vietato il nomadismo all'interno di tali zone di rispetto.