Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge si considera: a) "apicoltore", chiunque detiene alveari; b) "produttore apistico", chiunque detiene alveari a fini economici; c) "arnia", il contenitore per api a favi mobili; d) "alveare", l'arnia contenente una famiglia di api; e) "alveare stanziale", l'alveare che non viene spostato nel corso dell'anno; f) "alveare nomade", l'alveare che viene spostato una o piu' volte nel corso dell'anno; g) "apiario", due o piu' alveari collocati in una postazione costituenti un insieme unitario; h) "nomadismo", la tecnica di conduzione dell'apiario che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno. 2. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: a) il miele; b) la cera d'api; c) la pappa reale o gelatina reale; d) il polline; e) il propoli; f) il veleno d'api; g) le api e le api regine; h) l'idromiele; i) l'aceto di miele.