Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i

    1. Ai fini della presente legge si considera:
      a) "apicoltore", chiunque detiene alveari;
      b) "produttore  apistico",  chiunque  detiene  alveari  a  fini
economici;
      c) "arnia", il contenitore per api a favi mobili;
      d) "alveare", l'arnia contenente una famiglia di api;
      e) "alveare  stanziale",  l'alveare  che non viene spostato nel
corso dell'anno;
      f) "alveare  nomade",  l'alveare  che viene spostato una o piu'
volte nel corso dell'anno;
      g) "apiario",  due  o  piu' alveari collocati in una postazione
costituenti un insieme unitario;
      h) "nomadismo",  la  tecnica  di  conduzione  dell'apiario  che
prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
    2. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli:
      a) il miele;
      b) la cera d'api;
      c) la pappa reale o gelatina reale;
      d) il polline;
      e) il propoli;
      f) il veleno d'api;
      g) le api e le api regine;
      h) l'idromiele;
      i) l'aceto di miele.