Art. 20. Disposizioni finali 1. La giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente, stabilisce i criteri, le priorita', le modalita' ed i termini per la presentazione delle domande al fine della concessione dei benefici della presente legge, adottando i relativi provvedimenti amministrativi. 2. Gli atti deliberativi di prima applicazione sono adottati dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.