Art. 20.
                         Disposizioni finali

    1.  La  giunta  regionale,  nel rispetto della normativa vigente,
stabilisce  i criteri, le priorita', le modalita' ed i termini per la
presentazione  delle  domande  al fine della concessione dei benefici
della    presente   legge,   adottando   i   relativi   provvedimenti
amministrativi.
    2.  Gli  atti  deliberativi  di  prima applicazione sono adottati
dalla  giunta  regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.