Art. 21.
                          Norma finanziaria

    1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
fa  fronte  con  fondi  derivanti  da  norme  specifiche  di  settore
derivanti  da  erogazioni comunitarie e nazionali, e con fondi propri
della Regione disposti in sede di approvazione del bilancio annuale e
pluriennale.
    2.  Per l'anno 2002 nella U.P.B. n. 250 dello stato di previsione
della   spesa   del   bilancio   regionale:   "Produzioni   agricole,
zootecnicbe,  pesca  ed  acquacoltura"  al  fine  della  gestione, e'
iscritto un nuovo capitolo con la seguente denominazione: "Contributi
in  conto  capitale  per  lo  sviluppo  e l'incremento dell'attivita'
apistica"  con  una  previsione  di  competenza  e  di  cassa di Euro
200.000,00  alla cui copertura finanziaria si provvede con successiva
legge di variazione del bilancio.