Art. 21. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con fondi derivanti da norme specifiche di settore derivanti da erogazioni comunitarie e nazionali, e con fondi propri della Regione disposti in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale. 2. Per l'anno 2002 nella U.P.B. n. 250 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale: "Produzioni agricole, zootecnicbe, pesca ed acquacoltura" al fine della gestione, e' iscritto un nuovo capitolo con la seguente denominazione: "Contributi in conto capitale per lo sviluppo e l'incremento dell'attivita' apistica" con una previsione di competenza e di cassa di Euro 200.000,00 alla cui copertura finanziaria si provvede con successiva legge di variazione del bilancio.