Art. 22. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. 2. Le disposizioni della presente legge concernenti aiuti alle imprese conseguono efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise del parere favorevole emesso dalla commissione dell'Unione europea in esito al procedimento di notifica, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 24 dicembre 2002 IORIO