Art. 22.
                          Entrata in vigore

    1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
    2.  Le  disposizioni  della presente legge concernenti aiuti alle
imprese  conseguono  efficacia  a  decorrere  dalla pubblicazione nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione  Molise  del  parere favorevole
emesso dalla commissione dell'Unione europea in esito al procedimento
di notifica, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
      Campobasso, 24 dicembre 2002
                                IORIO