Art. 3.
          Incentivi per lo sviluppo dell'attivita' apistica

    1.  Al  fine  di sostenere e di sviluppare l'apicoltura molisana,
possono   essere   concessi  contributi  in  conto  capitale  per  la
realizzazione,  sul territorio regionale, delle seguenti attivita' ed
iniziative:
      a) ampliamento,  adeguamento  e ristrutturazione di apiari gia'
esistenti;
      b) acquisto  di  arnie,  di  macchine  ed  attrezzature  per la
lavorazione,  la  trasformazione  ed  il confezionamento dei prodotti
apistici;
      c) acquisto  di sciami di api, di pacchi di api e di api regine
quando  trattasi  di  primo  acquisto  (Impianto nuovo allevamento) o
quando  l'acquisto  e' finalizzato al miglioramento genetico mediante
l'acquisto di riproduttori di qualita' pregiata, iscritti in registri
equivalenti ai libri genealogici;
      d) acquisto  di  attrezzature  specifiche  per l'allevamento di
sciami, pacchi di api e di api regine;
      e) costruzione,  ristrutturazione  e  adeguamento dei locali da
destinare alla lavorazione, alla trasformazione ed al confezionamento
dei prodotti apistici;
      f) spese  di  funzionamento per la costituzione, l'avviamento e
l'ampliamento di associazioni di produttori apistici, in possesso dei
requisiti di organizzazione dei produttori;
      g) assistenza   tecnica   apistica   da  erogare  a  tutti  gli
apicoltori;
      b) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori;
      i) promozione,  divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e
dei   suoi   prodotti   anche   mediante   l'organizzazione   e/o  la
partecipazione a concorsi, mostre e fiere;
      i) programmi   di   ricerca   e   progetti   pilota   su  scala
ragionevolmente  limitata  o  progetti  dimostrativi finalizzati alla
diffusione  di  modeme  tecniche  di allevamento e di lavorazione dei
prodotti dell'alveare.
    2. I contributi sono concessi nella seguente misura:
      a) per cio' che attiene gli investimenti materiali, di cui alle
lettere  a),  b), c), d) ed e) possono essere riconosciuti contributi
fino  alla misura massima del 40% della spesa ritenuta ammissibile e,
riguardo  alle  zone  svantaggiate, fino alla misura massima del 50%.
Qualora   il   soggetto   richiedente  sia  giovane  o  sia  composto
prevalentemente  da giovani che si trovano nei cinque anni dalla data
di  insediamento  in  agricoltura,  tali  percentuali  sono  elevate,
rispettivamente, al 45% ed al 55%;
      b) per   cio'   che  attiene  le  spese  per  la  costituzione,
l'avviamento  e  l'ampliamento di associazioni di produttori apistici
di cui alla lettera f) possono essere riconosciuti contributi che non
potranno  superare  nel  primo anno il 100% dei costi sostenuti e che
saranno ridotti del 20% per ciascun anno di esercizio, in modo che al
quinto  ed  ultimo  anno  sia  limitato al 20% dei costi effettivi di
quell'anno;
      c) per  cio'  che  attiene gli investimenti di cui alle lettere
g),  h), i) ed l) possono essere concessi contributi fino alla misura
massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile.