Art. 3. Incentivi per lo sviluppo dell'attivita' apistica 1. Al fine di sostenere e di sviluppare l'apicoltura molisana, possono essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione, sul territorio regionale, delle seguenti attivita' ed iniziative: a) ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di apiari gia' esistenti; b) acquisto di arnie, di macchine ed attrezzature per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti apistici; c) acquisto di sciami di api, di pacchi di api e di api regine quando trattasi di primo acquisto (Impianto nuovo allevamento) o quando l'acquisto e' finalizzato al miglioramento genetico mediante l'acquisto di riproduttori di qualita' pregiata, iscritti in registri equivalenti ai libri genealogici; d) acquisto di attrezzature specifiche per l'allevamento di sciami, pacchi di api e di api regine; e) costruzione, ristrutturazione e adeguamento dei locali da destinare alla lavorazione, alla trasformazione ed al confezionamento dei prodotti apistici; f) spese di funzionamento per la costituzione, l'avviamento e l'ampliamento di associazioni di produttori apistici, in possesso dei requisiti di organizzazione dei produttori; g) assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori; b) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori; i) promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti anche mediante l'organizzazione e/o la partecipazione a concorsi, mostre e fiere; i) programmi di ricerca e progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi finalizzati alla diffusione di modeme tecniche di allevamento e di lavorazione dei prodotti dell'alveare. 2. I contributi sono concessi nella seguente misura: a) per cio' che attiene gli investimenti materiali, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) possono essere riconosciuti contributi fino alla misura massima del 40% della spesa ritenuta ammissibile e, riguardo alle zone svantaggiate, fino alla misura massima del 50%. Qualora il soggetto richiedente sia giovane o sia composto prevalentemente da giovani che si trovano nei cinque anni dalla data di insediamento in agricoltura, tali percentuali sono elevate, rispettivamente, al 45% ed al 55%; b) per cio' che attiene le spese per la costituzione, l'avviamento e l'ampliamento di associazioni di produttori apistici di cui alla lettera f) possono essere riconosciuti contributi che non potranno superare nel primo anno il 100% dei costi sostenuti e che saranno ridotti del 20% per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto ed ultimo anno sia limitato al 20% dei costi effettivi di quell'anno; c) per cio' che attiene gli investimenti di cui alle lettere g), h), i) ed l) possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile.