Art. 4. Diffusione delle specie vegetali di interesse apistica 1. Al fine di favorire la diffusione dell'apicoltura, l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste competente promuove, nei programmi di rimboschimento, di ricostituzione vegetale, nei riordini fondiari e negli interventi di difesa del suolo, l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico, compatibili con le condizioni ambientali. 3. La Regione propone e diffonde lo sviluppo delle cultivar ed essenze nettarifere attraverso la programmazione e lo sviluppo delle coltivazioni vegetali.