Art. 4.
       Diffusione delle specie vegetali di interesse apistica

    1.   Al   fine   di   favorire   la  diffusione  dell'apicoltura,
l'assessorato   regionale   all'agricoltura   e   foreste  competente
promuove,   nei   programmi   di  rimboschimento,  di  ricostituzione
vegetale,  nei  riordini  fondiari  e  negli interventi di difesa del
suolo,  l'inserimento  di  specie  vegetali  di  interesse  apistico,
compatibili con le condizioni ambientali.
    3.  La  Regione  propone e diffonde lo sviluppo delle cultivar ed
essenze  nettarifere attraverso la programmazione e lo sviluppo delle
coltivazioni vegetali.