Art. 5. Modalita' e requisiti per usufruire dei contributi in conto capitale 1. I soggetti interessati ad ottenere i contributi di cui alla presente legge dovranno inviare una documentata istanza alla giunta regionale, che stabilisce i criteri, le priorita', le modalita' ed i termini per la presentazione e l'istruttoria delle domande ai fini della concessione e delle agevolazioni. 2. Possono beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'Art. 3, lettere a), b), c), d) ed e), i produttori apistici, singoli o associati, se in possesso dei seguenti requisiti: a) redditivita' aziendale dimostrata mediante una valutazione delle prospettive sulla base dei criteri stabiliti nel programma operativo regionale "POR Molise" 2000/2006; b) soddisfacimento dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; nel caso in cui gli investimenti sono finalizzati a conformarsi a nuovi requisiti minimi, il sostegno puo' essere concesso per il loro raggiungimento; c) non sono ammessi investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali su mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni della produzione o a limitazione del sostegno comunitario fissato nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, secondo quanto previsto dal POR Molise; d) i conduttori delle aziende devono possedere professionalita' adeguate. 3. In caso di nuove attivita', i soggetti richiedenti devono impegnarsi ad acquisire tutti i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) entro un anno dalla determina di assegnazione dei contributi; trascorso invano tale periodo devono restituire i contributi stessi, maggiorati degli interessi legali. 4. Le organizzazioni dei produttori apistici possono beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'Art. 3, comma 1, lettere, g), h), i) ed l), se in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di organizzazioni dei produttori cosi' come definite nel decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e che siano dotate di un regolamento interno che prevede l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme di produzione, di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta del produttore di una quota della produzione. Il regolamento, inoltre, deve prevedere che i produttori aderenti devono rimanere membri per un minimo di tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere. 5. Sono escluse dagli aiuti all'avviamento ed all'ampliamento le associazioni riconoscibili come organizzazioni di produttori il cui obiettivo e' la gestione di una o piu' aziende agricole e/o che non rispettano le norme sulla concorrenza.