Art. 5.
Modalita' e requisiti per usufruire dei contributi in conto capitale

    1.  I  soggetti  interessati ad ottenere i contributi di cui alla
presente  legge  dovranno inviare una documentata istanza alla giunta
regionale,  che stabilisce i criteri, le priorita', le modalita' ed i
termini  per  la  presentazione e l'istruttoria delle domande ai fini
della concessione e delle agevolazioni.
    2.   Possono   beneficiare   dei   contributi   previsti  per  la
realizzazione degli interventi di cui all'Art. 3, lettere a), b), c),
d)  ed e), i produttori apistici, singoli o associati, se in possesso
dei seguenti requisiti:
      a) redditivita'  aziendale  dimostrata mediante una valutazione
delle  prospettive  sulla  base  dei  criteri stabiliti nel programma
operativo regionale "POR Molise" 2000/2006;
      b) soddisfacimento  dei  requisiti comunitari minimi in materia
di  ambiente,  igiene  e benessere degli animali; nel caso in cui gli
investimenti sono finalizzati a conformarsi a nuovi requisiti minimi,
il sostegno puo' essere concesso per il loro raggiungimento;
      c) non  sono  ammessi  investimenti  finalizzati  ad un aumento
della  produzione  di  prodotti  che  non  trovano sbocchi normali su
mercati   o   che   contravvengono  ad  eventuali  restrizioni  della
produzione  o  a  limitazione  del  sostegno  comunitario fissato nel
quadro   delle  organizzazioni  comuni  di  mercato,  secondo  quanto
previsto dal POR Molise;
      d) i conduttori delle aziende devono possedere professionalita'
adeguate.
    3.  In  caso  di  nuove  attivita', i soggetti richiedenti devono
impegnarsi ad acquisire tutti i requisiti di cui alle lettere a), b),
c) e d) entro un anno dalla determina di assegnazione dei contributi;
trascorso   invano   tale  periodo  devono  restituire  i  contributi
stessi, maggiorati degli interessi legali.
    4.  Le organizzazioni dei produttori apistici possono beneficiare
dei  contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui
all'Art.  3,  comma  1, lettere, g), h), i) ed l), se in possesso dei
requisiti  e  delle  caratteristiche di organizzazioni dei produttori
cosi' come definite nel decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e
che  siano dotate di un regolamento interno che prevede l'obbligo dei
soci   di   commercializzare   la  produzione  secondo  le  norme  di
produzione,  di  conferimento  e  di immissione sul mercato stabilite
dall'associazione.     Tali     norme     possono    consentire    la
commercializzazione   diretta  del  produttore  di  una  quota  della
produzione.  Il regolamento, inoltre, deve prevedere che i produttori
aderenti  devono  rimanere membri per un minimo di tre anni e fornire
un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere.
    5.  Sono escluse dagli aiuti all'avviamento ed all'ampliamento le
associazioni  riconoscibili  come organizzazioni di produttori il cui
obiettivo  e'  la gestione di una o piu' aziende agricole e/o che non
rispettano le norme sulla concorrenza.