Art. 7.
                      Comitato tecnico apistico

    1.  E' istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura e
foreste un comitato apistico.
    Esso e' composto:
      a) dall'assessore  regionale  all'agricoltura e foreste o da un
suo delegato con funzioni di presidente;
      b) dal  responsabile  del  settore "Zootecnia" dell'assessorato
all'agricoltura e foreste;
      c) dal  responsabile  del  settore  "Sanita'  animale ed igiene
degli  allevamenti"  dell'assessorato  regionale alla sanita' o da un
suo delegato;
      d) da   un   rappresentante   designato   dalle  organizzazioni
professionali   agricole   maggiormente   rappresentative  a  livello
regionale;
      e) da  un  rappresentante  designato  dalle  organizzazioni  di
rappresentanza   della  cooperazione maggiormente  rappresentative  a
livello regionale;
      f) da  un  rappresentante  designato  dalle  organizzazioni  di
produttori del settore apistico riconosciute dalla Regione;
      g) da    un   rappresentante   dell'   osservatorio   regionale
dell'apicoltura;
      h) da  un  rappresentante  del  dipartimento  di  "entomologia"
dell'Universita' degli studi di Campobasso.
    In  caso  di  mancato  accordo  nelle  designazioni  unitarie dei
rappresentanti  delle  associazioni di cui alle lettere d), e) ed f),
il presidente della giunta regionale procede alla nomina adottando il
criterio   della maggiore   rappresentativita'   nel   settore,   sul
territorio regionale.
    2.  Le  funzioni  di  segretario  del  comitato sono svolte da un
dipendente regionale di categoria non inferiore a C.
    3.  Il  comitato  e'  costituito con decreto del presidente della
giunta regionale e dura in carica tre anni.