Art. 7. Comitato tecnico apistico 1. E' istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste un comitato apistico. Esso e' composto: a) dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste o da un suo delegato con funzioni di presidente; b) dal responsabile del settore "Zootecnia" dell'assessorato all'agricoltura e foreste; c) dal responsabile del settore "Sanita' animale ed igiene degli allevamenti" dell'assessorato regionale alla sanita' o da un suo delegato; d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale; f) da un rappresentante designato dalle organizzazioni di produttori del settore apistico riconosciute dalla Regione; g) da un rappresentante dell' osservatorio regionale dell'apicoltura; h) da un rappresentante del dipartimento di "entomologia" dell'Universita' degli studi di Campobasso. In caso di mancato accordo nelle designazioni unitarie dei rappresentanti delle associazioni di cui alle lettere d), e) ed f), il presidente della giunta regionale procede alla nomina adottando il criterio della maggiore rappresentativita' nel settore, sul territorio regionale. 2. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C. 3. Il comitato e' costituito con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni.