Art. 8. Compiti del comitato tecnico apistico 1. Il comitato tecnico apistico propone alla giunta regionale iniziative ed interventi utili a perseguire le finalita' della presente legge ed esprime i pareri in ordine: a) agli incentivi per lo sviluppo dell'attivita' apistica, di cui all'Art. 3; b) alla regolamentazione del nomadismo e della distanza tra apiari, nonche' alla soluzione delle controversie tra apicoltori relative al posizionamento degli apiari nella pratica del nomadismo; c) all'attivita' svolta dall'osservatorio regionale apistico d) alla gestione dell'anagrafe regionale degli apicoltori. 2. Ai componenti il comitato spetta una indennita' di presenza dell'importo previsto dalla vigente normativa.