Art. 8.
                Compiti del comitato tecnico apistico

    1.  Il  comitato  tecnico  apistico propone alla giunta regionale
iniziative  ed  interventi  utili  a  perseguire  le  finalita' della
presente legge ed esprime i pareri in ordine:
      a) agli  incentivi  per lo sviluppo dell'attivita' apistica, di
cui all'Art. 3;
      b) alla  regolamentazione  del  nomadismo  e della distanza tra
apiari,  nonche'  alla  soluzione  delle  controversie tra apicoltori
relative al posizionamento degli apiari nella pratica del nomadismo;
      c) all'attivita' svolta dall'osservatorio regionale apistico
      d) alla gestione dell'anagrafe regionale degli apicoltori.
    2.  Ai  componenti  il comitato spetta una indennita' di presenza
dell'importo previsto dalla vigente normativa.