Art. 9.
       Disciplina delle distanze degli apiari e degli alveari

    1.  Gli  apiari  devono  essere  collocati a non meno di 10 metri
nella  direzione  di  sortita delle api e a non meno di 5 metri nelle
altre direzioni rispetto:
      a) alle strade di pubblico transito;
      b) ai confini di proprieta'.
    2.  L'apicoltore  non e' tenuto a rispettare tali distanze se tra
l'apiario  e  gli  immobili  di  cui al comma 1 sono interposti muri,
siepi  ed  altri  ripari,  senza  soluzione di continuita', che siano
idonei  ad  impedire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere
altezza  non  inferiore  a due metri ed estendersi per almeno 5 metri
oltre gli alveari posti all'estremita' dell'apiario.
    3.  Gli  apicoltori  che  intendono costruire nuovi apiari devono
attenersi alle distanze minime di rispetto dagli apiari esistenti, di
altri  apicoltori. Dette distanze si calcolano dal centro dei singoli
apiari e sono stabilite dalla seguente tabella:
      a) m.  100  di  raggio  se  gli  apiari  sono formati da 1 a 10
alveari
      b) m.  200  di  raggio  se  gli  apiari sono formati da 10 a 20
alveari;
      c) m.  300  di  raggio  se  gli  apiari sono formati da 21 a 30
alveari;
      d) m.  500  di  raggio  se gli apiari sono formati da 31 a piu'
alveari.
    4.  Dagli obblighi di cui ai commi precedenti sono comunque fatti
salvi  gli  eventuali  accordi  intervenuti  tra le parti interessate
anche in difformita' alle distanze sopra fissate.
    5.  Gli  apicoltori  devono  adeguarsi  alle  norme  del presente
articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per gli apiari esistenti ed immediatamente per quelli di nuova
costruzione.