Art. 9. Disciplina delle distanze degli apiari e degli alveari 1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 metri nelle altre direzioni rispetto: a) alle strade di pubblico transito; b) ai confini di proprieta'. 2. L'apicoltore non e' tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario e gli immobili di cui al comma 1 sono interposti muri, siepi ed altri ripari, senza soluzione di continuita', che siano idonei ad impedire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a due metri ed estendersi per almeno 5 metri oltre gli alveari posti all'estremita' dell'apiario. 3. Gli apicoltori che intendono costruire nuovi apiari devono attenersi alle distanze minime di rispetto dagli apiari esistenti, di altri apicoltori. Dette distanze si calcolano dal centro dei singoli apiari e sono stabilite dalla seguente tabella: a) m. 100 di raggio se gli apiari sono formati da 1 a 10 alveari b) m. 200 di raggio se gli apiari sono formati da 10 a 20 alveari; c) m. 300 di raggio se gli apiari sono formati da 21 a 30 alveari; d) m. 500 di raggio se gli apiari sono formati da 31 a piu' alveari. 4. Dagli obblighi di cui ai commi precedenti sono comunque fatti salvi gli eventuali accordi intervenuti tra le parti interessate anche in difformita' alle distanze sopra fissate. 5. Gli apicoltori devono adeguarsi alle norme del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli apiari esistenti ed immediatamente per quelli di nuova costruzione.