Art. 2. Proroga del termine di cui all'Art. 1 della legge regionale n. 37/2002 1. L'Art. 1 della legge regionale 8 novembre 2002, n. 37, e' cosi' modificato: "1. Il termine di novanta giorni, previsto dall'Art. 8, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, entro il quale effettuare o rinnovare tutte le nomine negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione, nelle societa' a partecipazione regionale e in organi e organismi comunque regolati da legge regionale, e' prorogato, in sede di prima applicazione della legge, fino a tutto il 28 febbraio 2003".