Art. 2.
Proroga  del  termine  di  cui  all'Art.  1  della legge regionale n.
                               37/2002

    1.  L'Art.  1  della  legge  regionale 8 novembre 2002, n. 37, e'
cosi' modificato:
    "1.  Il termine di novanta giorni, previsto dall'Art. 8, comma 1,
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, entro il quale effettuare
o  rinnovare  tutte le nomine negli organi di amministrazione attiva,
consultiva  e  di controllo degli enti, istituti e aziende dipendenti
dalla  Regione, nelle societa' a partecipazione regionale e in organi
e  organismi  comunque  regolati da legge regionale, e' prorogato, in
sede  di  prima applicazione della legge, fino a tutto il 28 febbraio
2003".