Art. 10.
                       Contenzioso tributario

    1.  Per  la  gestione  del procedimento di contenzioso tributario
nelle  controversie  concernenti  l'IRAP,  si  applicano  le norme in
materia di imposte sui redditi.
    2  Le  convenzioni  di  cui all'Art. 4. comma 2, lettera a) della
presente   legge,   prevedono   le  modalita'  di  partecipazione  di
funzionari   regionali   alle   attivita'   relative  al  contenzioso
tributario.
    3.   La   giunta  regionale,  per  il  corretto  svolgimento  del
contenzioso  tributario ed allo scopo di evitare inutili controversie
con  i  contribuenti,  predispone  direttive  generali  contenenti  i
criteri informatori da assumere ai fini della decisione di agire o di
resistere  in  giudizio,  ovvero di rinunciare al proseguimento della
controversia.