Art. 10. Contenzioso tributario 1. Per la gestione del procedimento di contenzioso tributario nelle controversie concernenti l'IRAP, si applicano le norme in materia di imposte sui redditi. 2 Le convenzioni di cui all'Art. 4. comma 2, lettera a) della presente legge, prevedono le modalita' di partecipazione di funzionari regionali alle attivita' relative al contenzioso tributario. 3. La giunta regionale, per il corretto svolgimento del contenzioso tributario ed allo scopo di evitare inutili controversie con i contribuenti, predispone direttive generali contenenti i criteri informatori da assumere ai fini della decisione di agire o di resistere in giudizio, ovvero di rinunciare al proseguimento della controversia.