Art. 12. Disciplina transitoria Fino alla data di stipulazione delle convenzioni, ovvero fino al momento in cui le attivita inerenti la liquidazione, l'accertamento, la riscossione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi inerenti l'imposta regionale sulle attivita' produttive non sono assunte direttamente dalla Regione, dette attivita' continuano ad essere svolte dal Ministero dell'economia o dalle agenzie fiscali secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 446/1997. 2. Per l'anno 2003, in attuazione della facolta' di cui all'Art. 7, l'aliquota dell'imposta sulle attivita' produttive e' determinata nella misura minima consentita dall'Art. 16, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in favore dei seguenti settori di attivita' e delle seguenti categorie di soggetti passivi: a) tutti i soggetti passivi dell'imposta di cui all'Art. 3 del decreto legislativo n. 446/1997, per il valore della produzione netta riferibile al territorio dei comuni della provincia di Campobasso maggiormente danneggiati dal sisma del 31 ottobre 2002, individuati con decreto del presidente della giunta regionale; qualora l'attivita' sia esercitata nel territorio di piu' comuni, il valore della produzione netta si considera prodotto nel territorio dei predetti comuni danneggiati proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale, a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione; b) le nuove imprese costituitesi, in qualsiasi forma giuridica, nel territorio regionale nel corso degli anni 2002 e 2003; c) le imprese giovanili di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Art. 5, comma 1, e le imprese individuali il cui titolare ha eta' non superiore a 35 anni; d) le imprese femminili in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1992, n. 215; e) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, incluse quelle considerate tali di diritto ai sensi dell'Art. 10, comma 8 del decreto legislativo n. 460/1997, quali le associazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 1991, iscritte nei registri regionali, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49, 1987 e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991; f) le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche operanti senza fine di lucro; g) le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei comuni montani, intendendosi per tali, ai fini in rassegna, quelli con rilievo altimetrico superiore a 750 m sul livello del mare. Qualora l'attivita' sia esercitata nel territorio di piu' comuni, il valore della produzione netta si considera prodotto nel territorio dei comuni montani proporzionatamente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e agli utili agli associati in partecipazione. 3. L'aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tribritario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis". 4. In attuazione della facolta' di cui all'Art. 7, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, a carico dei seguenti settori di attivita' e delle seguenti categorie di soggetti passivi, e' determinata nella misura massima consentita dall'Art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997: a) banche; b) imprese appartenenti alla rete della grande distribuzione regionale, in forza dei criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, e del 27 ottobre 1997, e dalla disciplina comunitaria in materia.