Art. 12.
                       Disciplina transitoria

    Fino  alla data di stipulazione delle convenzioni, ovvero fino al
momento  in cui le attivita inerenti la liquidazione, l'accertamento,
la  riscossione  delle  violazioni,  il  contenzioso  ed  i  rimborsi
inerenti  l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive non sono
assunte  direttamente  dalla  Regione,  dette attivita' continuano ad
essere  svolte  dal  Ministero  dell'economia o dalle agenzie fiscali
secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 446/1997.
    2.  Per l'anno 2003, in attuazione della facolta' di cui all'Art.
7,  l'aliquota dell'imposta sulle attivita' produttive e' determinata
nella  misura  minima  consentita  dall'Art.  16, comma 3 del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, in favore dei seguenti settori
di attivita' e delle seguenti categorie di soggetti passivi:
      a) tutti  i soggetti passivi dell'imposta di cui all'Art. 3 del
decreto legislativo n. 446/1997, per il valore della produzione netta
riferibile    al   territorio   dei   comuni   della   provincia   di
Campobasso maggiormente  danneggiati  dal  sisma del 31 ottobre 2002,
individuati  con  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale;
qualora  l'attivita' sia esercitata nel territorio di piu' comuni, il
valore  della  produzione  netta si considera prodotto nel territorio
dei predetti comuni danneggiati proporzionalmente all'ammontare delle
retribuzioni  spettanti  al personale, a qualunque titolo utilizzato,
compresi i redditi assimilati, i compensi ai collaboratori coordinati
e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione;
      b) le nuove imprese costituitesi, in qualsiasi forma giuridica,
nel territorio regionale nel corso degli anni 2002 e 2003;
      c) le imprese giovanili di cui al decreto legislativo 21 aprile
2000,  n.  185,  Art.  5,  comma  1,  e le imprese individuali il cui
titolare ha eta' non superiore a 35 anni;
      d) le  imprese  femminili  in  possesso  dei  requisiti  di cui
all'Art. 2, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1992, n. 215;
      e) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, incluse
quelle considerate tali di diritto ai sensi dell'Art. 10, comma 8 del
decreto   legislativo   n.   460/1997,   quali   le  associazioni  di
volontariato  di  cui  alla  legge n. 266 1991, iscritte nei registri
regionali,  le  organizzazioni  non governative riconosciute ai sensi
della legge n. 49, 1987 e le cooperative sociali di cui alla legge n.
381/1991;
      f) le  associazioni  e  le  societa'  sportive dilettantistiche
operanti senza fine di lucro;
      g) le  imprese, sotto qualsiasi forma costituite, limitatamente
al  valore della produzione netta riferibile al territorio dei comuni
montani,  intendendosi  per  tali,  ai  fini  in rassegna, quelli con
rilievo  altimetrico  superiore a 750 m sul livello del mare. Qualora
l'attivita'  sia  esercitata nel territorio di piu' comuni, il valore
della  produzione  netta  si  considera  prodotto  nel territorio dei
comuni  montani  proporzionatamente  all'ammontare delle retribuzioni
spettanti  al  personale  a  qualunque  titolo utilizzato, compresi i
redditi   assimilati,   i  compensi  ai  collaboratori  coordinati  e
continuativi e agli utili agli associati in partecipazione.
    3.  L'aliquota  ridotta  non  si  applica  qualora il minor onere
tribritario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".
    4.  In  attuazione  della  facolta' di cui all'Art. 7, per l'anno
2003, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, a
carico  dei  seguenti settori di attivita' e delle seguenti categorie
di  soggetti  passivi, e' determinata nella misura massima consentita
dall'Art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997:
      a) banche;
      b) imprese  appartenenti  alla  rete della grande distribuzione
regionale,  in  forza  dei criteri stabiliti dai decreti del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 18 settembre
1997,  e  del  27 ottobre  1997,  e  dalla  disciplina comunitaria in
materia.