Art. 2. Titolarita' dell`imposta 1. La Regione, quale ente titolare del tributo, esercita le funzioni in materia di IRAP secondo le modalita' previste dalla presente legge, in osservanza a quanto disposto dall'Art. 24 del decreto legislativo n. 446/1997. 2. La Regione e' titolare dei dati e delle informazioni relativi all'imposta, organizzati in proprie banche-dati rese disponibili all'amministrazione finanziaria dello Stato, alle altre Regioni ed agli enti locali nell'ambito del sistema di comunicazione di cui all'Art. 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' al fine degli scambi di informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 23 del decreto legislativo n. 446/1997. 3. Il sistema informativo tributario regionale ha lo scopo di consentire alla Regione la disponibilita' ed il trattamento di tutti i dati necessari alla piena attuazione della propria autonomia tributaria e, in particolare, all'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 4. Il trattamento dei dati personali necessari ai fini della presente legge e' svolto nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni. 5. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici, la giunta regionale individua con proprio atto i dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22, comma 1, e 24 della legge n. 675/1996, ritenuti strettamente pertinenti rispetto alle finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite, e determina le operazioni eseguibili.