Art. 2.
                      Titolarita' dell`imposta

    1.  La  Regione,  quale  ente  titolare  del tributo, esercita le
funzioni  in  materia  di  IRAP  secondo  le modalita' previste dalla
presente  legge,  in  osservanza  a  quanto disposto dall'Art. 24 del
decreto legislativo n. 446/1997.
    2.  La Regione e' titolare dei dati e delle informazioni relativi
all'imposta,  organizzati  in  proprie  banche-dati  rese disponibili
all'amministrazione  finanziaria  dello  Stato, alle altre Regioni ed
agli  enti  locali  nell'ambito  del  sistema di comunicazione di cui
all'Art.  3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'
al  fine  degli  scambi  di  informazioni,  secondo  quanto  previsto
dall'Art. 23 del decreto legislativo n. 446/1997.
    3.  Il  sistema  informativo  tributario regionale ha lo scopo di
consentire  alla Regione la disponibilita' ed il trattamento di tutti
i  dati  necessari  alla  piena  attuazione  della  propria autonomia
tributaria e, in particolare, all'applicazione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
    4.  Il  trattamento  dei  dati  personali necessari ai fini della
presente  legge  e' svolto nel rispetto dei principi generali fissati
dalla  legge  31 dicembre  1996,  n.  675,  e successive modifiche ed
integrazioni.
    5.  In  relazione  a  quanto  disposto  dal  decreto  legislativo
11 maggio 1999, n. 135, in materia di trattamento di dati particolari
da  parte  di  soggetti  pubblici,  la giunta regionale individua con
proprio atto i dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari,
di  cui  agli  articoli 22,  comma  1,  e 24 della legge n. 675/1996,
ritenuti strettamente pertinenti rispetto alle finalita' di rilevante
interesse pubblico perseguite, e determina le operazioni eseguibili.