Art. 3. Principi ispiratori 1. L'azione della Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni connesse alla titolarita' dell'imposta, si ispira ai principi di economicita', efficienza ed efficacia, persegue l'obiettivo dell'equita' fiscale ed applica i seguenti criteri direttivi: a) elaborazione di una politica fiscale regionale favorevole allo sviluppo e coerente alle opzioni programmatiche, che calibri la tassazione, anche di singoli settori e di singole categorie di soggetti passivi, secondo i canoni di un federalismo fiscale equo, solidale e cooperativo; b) collaborazione, trasparenza ed informazione nei rapporti con il contribuente; c) semplificazione delle procedure di applicazione dell'imposta; d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta con quelle delle altre Regioni, dello Stato e degli enti locali e) contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale.