Art. 3.
                         Principi ispiratori

    1.  L'azione della Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni
connesse  alla  titolarita'  dell'imposta,  si  ispira ai principi di
economicita',   efficienza   ed   efficacia,   persegue   l'obiettivo
dell'equita' fiscale ed applica i seguenti criteri direttivi:
      a) elaborazione  di  una  politica fiscale regionale favorevole
allo  sviluppo e coerente alle opzioni programmatiche, che calibri la
tassazione,  anche  di  singoli  settori  e  di  singole categorie di
soggetti  passivi,  secondo  i canoni di un federalismo fiscale equo,
solidale e cooperativo;
      b) collaborazione, trasparenza ed informazione nei rapporti con
il contribuente;
      c) semplificazione     delle    procedure    di    applicazione
dell'imposta;
      d) armonizzazione  delle procedure applicative dell'imposta con
quelle delle altre Regioni, dello Stato e degli enti locali
      e) contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale.