Art. 4.
                        Gestione del tributo

    1.  Le attivita' di liquidazione, di accertamento, di riscossione
e   di   versamento   dell'imposta,   nonche'  quelle  relative  alla
constatazione  delle  violazioni, al contenzioso ed ai rimborsi, sono
disciplinate dalle norme dettate in materia di imposte sui redditi.
    2.  La  gestione  delle  suddette  attivita' puo' effettuarsi, su
determinazione  della giunta regionale, con il ricorso alternativo ad
una delle seguenti modalita':
      a) stipula  di convenzioni con il Ministero dell'economia o con
le  agenzie  fiscali  disciplinate  dal titolo V, capo II del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
      b) autonoma struttura organizzativa regionale;
      c) affidamento a terzi previa gara ad evidenza pubblica.
    3.   La  giunta  regionale  e'  autorizzata  alla  stipula  delle
convenzioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo.