Art. 4. Gestione del tributo 1. Le attivita' di liquidazione, di accertamento, di riscossione e di versamento dell'imposta, nonche' quelle relative alla constatazione delle violazioni, al contenzioso ed ai rimborsi, sono disciplinate dalle norme dettate in materia di imposte sui redditi. 2. La gestione delle suddette attivita' puo' effettuarsi, su determinazione della giunta regionale, con il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalita': a) stipula di convenzioni con il Ministero dell'economia o con le agenzie fiscali disciplinate dal titolo V, capo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; b) autonoma struttura organizzativa regionale; c) affidamento a terzi previa gara ad evidenza pubblica. 3. La giunta regionale e' autorizzata alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo.