Art. 6. Riscossione dell'imposta 1. L'imposta dovuta e' riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalita' e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. 2. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non e' dovuta o, se il saldo e' negativo, non e' rimborsabile se i relativi importi spettanti alla Regione non superano Euro 20,00; per lo stesso importo non si fa luogo ad iscrizioni nei ruoli ne' a rimborso. Se l'importo dovuto o rimborsabile supera Euro 20,00 lo stesso e' dovuto o e' rimborsabile per l'intero. 3. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi.