Art. 6.
                      Riscossione dell'imposta

    1.  L'imposta dovuta e' riscossa mediante versamento del soggetto
passivo  da  eseguire con le modalita' e nei termini stabiliti per le
imposte sui redditi.
    2. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non e' dovuta
o, se il saldo e' negativo, non e' rimborsabile se i relativi importi
spettanti alla Regione non superano Euro 20,00; per lo stesso importo
non  si fa luogo ad iscrizioni nei ruoli ne' a rimborso. Se l'importo
dovuto  o  rimborsabile  supera  Euro  20,00 lo stesso e' dovuto o e'
rimborsabile per l'intero.
    3.  La  riscossione  coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo
sulla  base  delle  disposizioni che regolano la riscossione coattiva
delle imposte sui redditi.