Art. 7.
                    Determninazione dell`aliquola

    1. La regione, in linea con i principi ispiratori di cui all'Art.
3, lettera a) della presente legge, ed in forza dell'art.16, comma 3,
del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha la facolta' di
variare  l'aliquota  di  imposta  nei limiti di quanto previsto dalla
normativa statale, differenziandola, per i settori di attivita' e per
categorie di soggetti passivi, mediante leggi approvate dal consiglio
regionale  entro il 31 dicembre di ogni esercizio precedente all'anno
di imposta per il quale si dispone.
    2.  Laddove non intervenga il provvedimento di cui al comma 1 del
presente  articolo, si intendono confermate le aliquote in vigore per
l'anno di imposta precedente.