Art. 7. Determninazione dell`aliquola 1. La regione, in linea con i principi ispiratori di cui all'Art. 3, lettera a) della presente legge, ed in forza dell'art.16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha la facolta' di variare l'aliquota di imposta nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale, differenziandola, per i settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi, mediante leggi approvate dal consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni esercizio precedente all'anno di imposta per il quale si dispone. 2. Laddove non intervenga il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, si intendono confermate le aliquote in vigore per l'anno di imposta precedente.