Art. 8. Sistema informativo - Formazione del personale 1. La giunta regionale e' autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali e per la sua connessione al sistema di comunicazione di cui all'Art. 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e relativi provvedimenti di attuazione. 2. La giunta regionale e', altresi', autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di IRAP e di autonomia tributaria, anche mediante corsi di aggiornamento professionale, mirati all'approfondimento del tributo. 3. Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, la Regione si avvale dei soggetti di cui alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 3.