Art. 8.
           Sistema informativo - Formazione del personale

    1.  La  giunta regionale e' autorizzata a sostenere gli oneri per
l'impianto  e  la  gestione di un sistema informativo per la gestione
dei tributi regionali e locali e per la sua connessione al sistema di
comunicazione  di  cui all'Art. 3, comma 153, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662, concernente misure di razionalizzazione della finanza
pubblica, e relativi provvedimenti di attuazione.
    2.  La giunta regionale e', altresi', autorizzata a sostenere gli
oneri  per  la  formazione  del  personale  in  materia  di IRAP e di
autonomia   tributaria,   anche   mediante   corsi  di  aggiornamento
professionale, mirati all'approfondimento del tributo.
    3.  Per  l'attuazione  di quanto previsto ai precedenti commi, la
Regione si avvale dei soggetti di cui alla legge regionale 27 gennaio
1999, n. 3.