Art. 9. Accertamento con adesione e conciliazione 1. Le convenzioni di cui all'Art. 4, comma 2, lettera a) della presente legge, prevedono le modalita' di partecipazione di funzionari regionali allo svolgimento delle attivita' di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, cosi' come previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modifiche e di integrazioni.