Art. 9.
              Accertamento con adesione e conciliazione

    1.  Le  convenzioni  di cui all'Art. 4, comma 2, lettera a) della
presente   legge,   prevedono   le  modalita'  di  partecipazione  di
funzionari regionali allo svolgimento delle attivita' di accertamento
con  adesione  e di conciliazione giudiziale, cosi' come previste dal
decreto  legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modifiche e
di integrazioni.