Art. 14.
             Procedura per la contrattazione collettiva
    1.  Al  fine  di  consentire un'organica attuazione della riforma
prevista dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed una completa
armonizzazione  degli accordi contrattuali, alla stessa collegati, ai
principi sanciti dagli articoli 3 e 97 della costituzione, il termine
previsto  dal  comma  1  dell'art.  57 della legge regionale 3 maggio
2001,  n.  6,  e'  prorogato  fino  alla piena operativita' dell'ARAN
Sicilia e comunque non oltre il 1° luglio 2003.