Art. 14. Procedura per la contrattazione collettiva 1. Al fine di consentire un'organica attuazione della riforma prevista dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed una completa armonizzazione degli accordi contrattuali, alla stessa collegati, ai principi sanciti dagli articoli 3 e 97 della costituzione, il termine previsto dal comma 1 dell'art. 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e' prorogato fino alla piena operativita' dell'ARAN Sicilia e comunque non oltre il 1° luglio 2003.