Art. 17. Vigilanza venatoria 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, ad utilizzare le somme assegnate ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, U.P.B 2.2.1.3.2, capitolo 143311, in favore delle province regionali che hanno gia' istituito il servizio di vigilanza venatoria, quale concorso per le spese di istituzione e funzionamento del servizio stesso.