Art. 17.
                         Vigilanza venatoria
    1.  L'Assessorato  regionale  dell'agricoltura e delle foreste e'
autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, ad utilizzare le somme
assegnate  ai  sensi  dell'art. 44 della legge regionale 1° settembre
1997,  n.  33,  U.P.B  2.2.1.3.2,  capitolo  143311,  in favore delle
province  regionali che hanno gia' istituito il servizio di vigilanza
venatoria, quale concorso per le spese di istituzione e funzionamento
del servizio stesso.