Art. 18.
                        Difesa fitosanitaria
    1.  Per  le finalita' previste dall'art. 7 della legge 27 ottobre
1966,  n. 910 e dall'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1969, n.
40,  per  il  pagamento  delle  istanze  non liquidate o parzialmente
liquidate  dalle  annate  fitopatologiche  1998-99  e  successive, su
richiesta  dell'Ispettorato  provinciale  per  l'agricoltura (IPA) lo
stanziamento dell'U.P.B. 2.2.2.6.1, capitolo 542802, e' incrementato,
nell'esercizio finanziario 2002, di 1.000 migliaia di euro.