Art. 18. Difesa fitosanitaria 1. Per le finalita' previste dall'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dall'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, per il pagamento delle istanze non liquidate o parzialmente liquidate dalle annate fitopatologiche 1998-99 e successive, su richiesta dell'Ispettorato provinciale per l'agricoltura (IPA) lo stanziamento dell'U.P.B. 2.2.2.6.1, capitolo 542802, e' incrementato, nell'esercizio finanziario 2002, di 1.000 migliaia di euro.