Art. 21. Oneri per il personale 1. Per far fronte agli oneri relativi a spese obbligatorie derivanti dall'esecuzione di sentenze emesse a seguito di contenzioso promosso dal personale dell'amministrazione regionale per la rideterminazione economica ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e dell'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1991 n. 19, nonche' per gli oneri pregressi relativi al trattamento economico accessorio del personale, per l'esercizio finanziario 2002, e' istituito nel bilancio della Regione, rubrica dipartimento bilancio e tesoro, un fondo a destinazione vincolata con la dotazione di 1.800 migliaia di euro, U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 215716. 2. Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per il trasferimento delle somme dal predetto fondo alle pertinenti unita' previsionali di base, su richiesta del competente dirigente generale o del dirigente responsabile della gestione della spesa. 3. Per i dirigenti del ruolo professionale per i quali e' necessario assicurare la continuita' della iscrizione ad albi professionali, il relativo versamento viene effettuato dai dipartimenti regionali ed uffici equiparati ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, presso i quali prestano servizio.