Art. 21.
                       Oneri per il personale
    1.  Per  far  fronte  agli  oneri  relativi  a spese obbligatorie
derivanti dall'esecuzione di sentenze emesse a seguito di contenzioso
promosso   dal   personale   dell'amministrazione  regionale  per  la
rideterminazione economica ai sensi dell'art. 3 della legge regionale
15 giugno  1988,  n. 11 e dell'art. 5 della legge regionale 15 maggio
1991  n.  19, nonche' per gli oneri pregressi relativi al trattamento
economico accessorio del personale, per l'esercizio finanziario 2002,
e'   istituito  nel  bilancio  della  Regione,  rubrica  dipartimento
bilancio e tesoro, un fondo a destinazione vincolata con la dotazione
di 1.800 migliaia di euro, U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 215716.
    2.  Il  dirigente  generale del dipartimento bilancio e tesoro e'
autorizzato  ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per il
trasferimento  delle  somme dal predetto fondo alle pertinenti unita'
previsionali  di base, su richiesta del competente dirigente generale
o del dirigente responsabile della gestione della spesa.
    3.  Per  i  dirigenti  del  ruolo  professionale  per  i quali e'
necessario   assicurare  la  continuita'  della  iscrizione  ad  albi
professionali,   il   relativo   versamento   viene   effettuato  dai
dipartimenti  regionali  ed  uffici  equiparati  ai sensi della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, presso i quali prestano servizio.