Art. 22.
         Recepimento norme statali in materia di riscossione
    1.  L'art. 3, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 8 luglio
2002,  n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002,
n.  178  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  si  applica nel
territorio della Regione con le seguenti modifiche:
      a) l'indennita'  di cui al comma 4, lettera a) e' fissata nella
misura  pari  a  36.168  migliaia  di euro per l'anno 2002 e a 32.747
migliaia di euro per l'anno 2003;
      b) l'importo  variabile  di  cui  al  comma  4,  lettera b), e'
costituito  da  un aggio di percentuale pari a quella vigente, per la
Regione  siciliana,  al  31 dicembre  2001 sulle somme effettivamente
riscosse da erogare entro l'anno successivo a quello di riferimento;
      c) l'indennita' di cui alla lettera a) e' ripartita con decreto
dell'assessore  regionale  per  il  bilancio e le finanze, da emanare
entro  trenta  giorni dall'approvazione della presente legge ed entro
il  31 luglio  dell'anno  2003,  tra  i  concessionari operanti nella
Regione,  secondo  la  percentuale  con  la  quale  gli  stessi hanno
usufruito della clausola di salvaguardia;
      d) gli obiettivi di cui al comma 6, sono fissati in misura pari
a  24.534  migliaia  di  euro, per l'anno 2002 e a 49.068 migliaia di
euro, per l'anno 2003;
      e) l'anticipazione  di  cui al comma 7, da corrispondersi entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
fissata  in  misura  pari  a 12.267 migliaia di euro e in misura pari
alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di
quanto  anticipato  o  effettivamente  riscosso  al 13 dicembre 2002,
entro i successivi venti giorni dalla prima anticipazione.
    2.  Per  i  ruoli  emessi da uffici operanti nel territorio della
Regione  siciliana  non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui
all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
    3.  All'onere  derivante  dalle  disposizioni  di cui al comma 1,
lettera  a), si provvede, per l'esercizio finanziario 2002, con parte
delle  disponibilita'  di  cui all'U.P.B. 4.3.1.5.3, capitolo 216516;
per l'esercizio finanziario 2003 l'onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, U.P.B. 4.3.1.5.3.
    4.  Il maggior  onere  derivante  dalle  disposizioni  di  cui al
comma 1,  lettera  b),  valutato  in  10.781  migliaia  di  euro  per
l'esercizio  finanziario  2003  e  in  13.016  migliaia  di  euro per
l'esercizio   finanziario   2004,   trova   riscontro   nel  bilancio
pluriennale della Regione Sicilia, U.P.B. 4.3.1.5.3.