Art. 22. Recepimento norme statali in materia di riscossione 1. L'art. 3, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni, si applica nel territorio della Regione con le seguenti modifiche: a) l'indennita' di cui al comma 4, lettera a) e' fissata nella misura pari a 36.168 migliaia di euro per l'anno 2002 e a 32.747 migliaia di euro per l'anno 2003; b) l'importo variabile di cui al comma 4, lettera b), e' costituito da un aggio di percentuale pari a quella vigente, per la Regione siciliana, al 31 dicembre 2001 sulle somme effettivamente riscosse da erogare entro l'anno successivo a quello di riferimento; c) l'indennita' di cui alla lettera a) e' ripartita con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge ed entro il 31 luglio dell'anno 2003, tra i concessionari operanti nella Regione, secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia; d) gli obiettivi di cui al comma 6, sono fissati in misura pari a 24.534 migliaia di euro, per l'anno 2002 e a 49.068 migliaia di euro, per l'anno 2003; e) l'anticipazione di cui al comma 7, da corrispondersi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fissata in misura pari a 12.267 migliaia di euro e in misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002, entro i successivi venti giorni dalla prima anticipazione. 2. Per i ruoli emessi da uffici operanti nel territorio della Regione siciliana non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si provvede, per l'esercizio finanziario 2002, con parte delle disponibilita' di cui all'U.P.B. 4.3.1.5.3, capitolo 216516; per l'esercizio finanziario 2003 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.3.1.5.3. 4. Il maggior onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), valutato in 10.781 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2003 e in 13.016 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione Sicilia, U.P.B. 4.3.1.5.3.