Art. 23.
          Contributi in favore di associazioni e fondazioni
    1.  Ferme  restando  le  norme  che  regolano  la concessione dei
singoli  contributi, ove non previsto, i destinatari dei contributi e
degli  altri  trasferimenti  di  cui  alla  lettera  h)  del  comma 2
dell'art.  3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni sono tenuti a:
      a) presentare,  ai fini dell'erogazione di una prima quota pari
al  60  per  cento delle somme, un piano dettagliato del programma da
realizzare;
      b) presentare,   entro  sessanta  giorni  dall'ultimazione  del
programma,  il  rendiconto  delle  spese  effettuate  al  fine  della
erogazione del saldo.
    2.  La  mancata  presentazione  del rendiconto nei termini di cui
alla  lettera  b) del comma 1 comporta la revoca del provvedimento di
concessione con la conseguente restituzione delle somme gia' erogate,
nonche' l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo.