Art. 24.
                       Variazioni di bilancio
    1.  Al  comma 1 dell'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001,
n.  6,  le parole «nonche' le variazioni di bilancio compensative tra
spese  correnti  di  amministrazione  di  cui all'art. 15 della legge
regionale  7 marzo 1997, n. 6 con esclusione di quelle in diminuzione
di  spese  obbligatorie»  sono sostituite con le seguenti «nonche' il
reintegro  delle  disponibilita'  dei  capitoli  di  spesa  a seguito
dell'emissione  dei  mandati  da  regolare  in conto sospeso ai sensi
dell'art. 4 del decreto del presidente della Regione 5 ottobre 1999 o
per  la  regolazione  contabile  di  somme  pagate  anche in esercizi
precedenti  dall'istituto  cassiere  a seguito di pignoramenti, ferme
restando le eventuali responsabilita' per danno erariale.».
    2. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992,
n.  2, le parole «l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze»
sono  sostituite dalle parole «il dirigente generale del dipartimento
regionale bilancio e tesoro.».
    3.  Il  comma 2 dell'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001,
n. 6 e' abrogato.
    4.  L'art.  15  della  legge  regionale  7 marzo  1997,  n.  6 e'
abrogato.
    5.  La  lettera  d),  comma 1, dell'art. 36 della legge regionale
17 marzo 2000, n. 8, e' cosi' sostituita:
      «d)   compensative   fra   i   capitoli  di  spesa  concernenti
retribuzioni ed altri assegni al personale, in servizio con contratto
a  tempo  determinato o indeterminato, o in quiescenza, della Regione
Sicila,  nonche'  per  l'attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto
del presidente della Regione 11 novembre 1999, n. 26».