Art. 24. Variazioni di bilancio 1. Al comma 1 dell'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole «nonche' le variazioni di bilancio compensative tra spese correnti di amministrazione di cui all'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 con esclusione di quelle in diminuzione di spese obbligatorie» sono sostituite con le seguenti «nonche' il reintegro delle disponibilita' dei capitoli di spesa a seguito dell'emissione dei mandati da regolare in conto sospeso ai sensi dell'art. 4 del decreto del presidente della Regione 5 ottobre 1999 o per la regolazione contabile di somme pagate anche in esercizi precedenti dall'istituto cassiere a seguito di pignoramenti, ferme restando le eventuali responsabilita' per danno erariale.». 2. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, le parole «l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze» sono sostituite dalle parole «il dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro.». 3. Il comma 2 dell'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e' abrogato. 4. L'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e' abrogato. 5. La lettera d), comma 1, dell'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e' cosi' sostituita: «d) compensative fra i capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale, in servizio con contratto a tempo determinato o indeterminato, o in quiescenza, della Regione Sicila, nonche' per l'attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto del presidente della Regione 11 novembre 1999, n. 26».