Art. 27.
               Controllo e monitoraggio spesa pubblica
    1.  Qualsiasi  disposizione  o atto amministrativo assessoriale o
dirigenziale che possa comportare oneri, diretti o indiretti a carico
del  bilancio  della  Regione,  anche di esercizi futuri, deve essere
trasmesso   preventivamente   dall'amministrazione   competente  alla
rispettiva ragioneria centrale e, comunque, ha effetto entro i limiti
delle  autorizzazioni di spesa previste nei provvedimenti legislativi
da  cui  trae  origine  ed  iscritte nel bilancio di previsione della
Regione.  La comunicazione da parte degli uffici dell'amministrazione
deve  essere  corredata di una scheda che indichi l'ammontare di tali
oneri   per   ciascuno  degli  esercizi  finanziari  interessati.  Le
ragionerie  centrali  devono comunicare all'assessorato regionale del
bilancio  e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, l'avvenuto
raggiungimento   dei   predetti  limiti  di  spesa,  individuati  nei
rispettivi  stanziamenti  iscritti  nel  bilancio di previsione della
Regione   ai   sensi  della  normativa  di  riferimento.  Qualora  la
comunicazione  da  parte  delle  amministrazioni  venisse  omessa,  i
dirigenti  delle  ragionerie  hanno l'obbligo d'informare l'assessore
regionale  per  il  bilancio  e le finanze, il dirigente generale del
dipartimento   bilancio   e   tesoro  e  l'assessore  competente  per
l'accertamento delle responsabilita'.
    2. Per gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o
controllo  della  Regione  provvedono  agli  analoghi  adempimenti di
vigilanza   e  segnalazione  i  rispettivi  collegi  sindacali  o  di
revisione dei conti.
    3.  Ai  fini  di  un  efficace controllo sulla spesa, qualora nel
corso  dell'attuazione  delle  leggi  si  verifichino  o si prevedano
scostamenti  rispetto  alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle   medesime   leggi,   al   fine  della  copertura  finanziaria,
l'amministrazione   competente  deve  dare  tempestiva  comunicazione
all'assessore  per  il  bilancio  e le finanze al fine di assumere le
eventuali conseguenti iniziative legislative.
    4.  Ai  fini  di  un  efficace  controllo  e  monitoraggio  degli
andamenti  di  finanza  pubblica,  qualora  si  accerti  un rilevante
scostamento  dagli  obiettivi di finanza pubblica, l'assessore per il
bilancio  e  le  finanze,  previa  delibera  della  giunta regionale,
dispone  con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni
di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio
della  Regione,  con  esclusione  delle spese relative agli stipendi,
assegni,  pensioni  e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria,
agli  interessi,  alle  poste correttive e compensative delle entrate
comprese    le    regolazioni   contabili,   alle   spese   derivanti
dall'attuazione  di programmi comunitari e nazionali, alle annualita'
relative ai limiti d'impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle
rate  di  ammortamento  mutui.  Per  effettive motivate e documentate
esigenze  l'assessore per il bilancio e le finanze, su proposta delle
competenti amministrazioni, puo' escludere altre spese dalla predetta
limitazione  all'assunzione  di  impegni  di spesa o all'emissione di
pagamento.
    5.  Per  le medesime finalita' e con le modalita' di cui al comma
4,  l'assessore per il bilancio e le finanze puo' con proprio decreto
disporre  la  riduzione di spese di funzionamento degli enti pubblici
non  economici  sottoposti  a  vigilanza  e/o controllo della Regione
anche  se previste nei rispettivi bilanci. E' fatto obbligo a ciascun
organo   interno   di   revisione   e   di   controllo   di  vigilare
sull'applicazione  di  tale  decreto, assicurando la congruita' delle
conseguenti   variazioni  di  bilancio.  L'eventuale maggiore  avanzo
finanziario  e'  reso  indisponibile  fino  a  diversa determinazione
dell'assessore  per  il  bilancio  e  le finanze, sentito l'assessore
competente.