Art. 27. Controllo e monitoraggio spesa pubblica 1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che possa comportare oneri, diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione, anche di esercizi futuri, deve essere trasmesso preventivamente dall'amministrazione competente alla rispettiva ragioneria centrale e, comunque, ha effetto entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste nei provvedimenti legislativi da cui trae origine ed iscritte nel bilancio di previsione della Regione. La comunicazione da parte degli uffici dell'amministrazione deve essere corredata di una scheda che indichi l'ammontare di tali oneri per ciascuno degli esercizi finanziari interessati. Le ragionerie centrali devono comunicare all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa, individuati nei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione della Regione ai sensi della normativa di riferimento. Qualora la comunicazione da parte delle amministrazioni venisse omessa, i dirigenti delle ragionerie hanno l'obbligo d'informare l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro e l'assessore competente per l'accertamento delle responsabilita'. 2. Per gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione i rispettivi collegi sindacali o di revisione dei conti. 3. Ai fini di un efficace controllo sulla spesa, qualora nel corso dell'attuazione delle leggi si verifichino o si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi, al fine della copertura finanziaria, l'amministrazione competente deve dare tempestiva comunicazione all'assessore per il bilancio e le finanze al fine di assumere le eventuali conseguenti iniziative legislative. 4. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, l'assessore per il bilancio e le finanze, previa delibera della giunta regionale, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate comprese le regolazioni contabili, alle spese derivanti dall'attuazione di programmi comunitari e nazionali, alle annualita' relative ai limiti d'impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive motivate e documentate esigenze l'assessore per il bilancio e le finanze, su proposta delle competenti amministrazioni, puo' escludere altre spese dalla predetta limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di pagamento. 5. Per le medesime finalita' e con le modalita' di cui al comma 4, l'assessore per il bilancio e le finanze puo' con proprio decreto disporre la riduzione di spese di funzionamento degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione anche se previste nei rispettivi bilanci. E' fatto obbligo a ciascun organo interno di revisione e di controllo di vigilare sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruita' delle conseguenti variazioni di bilancio. L'eventuale maggiore avanzo finanziario e' reso indisponibile fino a diversa determinazione dell'assessore per il bilancio e le finanze, sentito l'assessore competente.