Art. 29. Modifiche norme di contabilita' 1. All'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sono apportate le seguenti modifiche: Al comma 6, dopo le parole «Il bilancio annuale di previsione» sono aggiunte le parole «in termini di competenza»; Il comma 10 e' cosi' sostituito: «10. Per ogni unita' previsionale di base del bilancio di previsione e' indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilita' speciali o direttamente nella cassa regionale.». Dopo il comma 10 e' introdotto il seguente comma: «10-bis. Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, e' articolato per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilita', corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del presidente della Regione e degli assessori ed agli uffici speciali cui e' affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato concernente interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.»; Al comma 11 sono soppresse le parole «mentre fra le previsioni delle entrate di cassa, di cui alla lettera c) del medesimo comma e' iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si rifensce»; Dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti commi: «11-bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10-bis e' iscritto fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessita'; alle occorrenti variazioni si provvede con decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su richiesta della competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze e' altresi' autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; e' inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il paramento di obbligazioni indifferibili e improrogabili. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno; 11-ter. Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie, oltre alla dotazione di competenza e' prevista una dotazione di cassa. Alle occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalita' previste per le correlate variazioni di compelenza,»; Il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del bilancio di competenza di cui al comma 10 nonche' le previsioni di bilancio di cassa di cui al comma 10-bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento»; Al comma 13 dopo le parole «Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza» sono soppresse le parole «e di cassa». E' soppresso il comma 21-bis; E' soppresso il comma 21-ter.