Art. 29.
                   Modifiche norme di contabilita'
    1.  All'art.  1  della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sono
apportate le seguenti modifiche:
      Al  comma 6, dopo le parole «Il bilancio annuale di previsione»
sono aggiunte le parole «in termini di competenza»;
      Il comma 10 e' cosi' sostituito:
      «10.  Per  ogni  unita'  previsionale  di  base del bilancio di
previsione  e'  indicato  l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare  o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il
bilancio  si  riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti
alla  Regione  si  intendono  per  accertate  le  somme versate nelle
apposite   contabilita'   speciali   o   direttamente   nella   cassa
regionale.».
      Dopo  il  comma 10 e' introdotto il seguente comma: «10-bis. Il
bilancio  annuale  di  previsione, in termini di cassa, e' articolato
per  l'entrata  e  per  la  spesa,  per  centri  di  responsabilita',
corrispondenti  ai  dipartimenti  regionali,  agli  uffici di diretta
collaborazione   all'opera  del  presidente  della  Regione  e  degli
assessori  ed  agli  uffici  speciali  cui  e'  affidata  la relativa
gestione,  con  separata  evidenziazione  dell'aggregato  concernente
interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.»;
      Al  comma 11 sono soppresse le parole «mentre fra le previsioni
delle  entrate di cassa, di cui alla lettera c) del medesimo comma e'
iscritto  l'ammontare  presunto  della  giacenza  di cassa all'inizio
dell'esercizio cui il bilancio si rifensce»;
      Dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti commi:
        «11-bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10-bis e'
iscritto  fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa
all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le spese
appositi  fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di
cassa  di  ciascuna  amministrazione  in  relazione  ad indifferibili
necessita';  alle  occorrenti  variazioni  si  provvede  con  decreto
dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su richiesta
della  competente  amministrazione,  previo  parere  della competente
ragioneria  centrale. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle
effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'assessore
regionale  per  il  bilancio  e le finanze e' altresi' autorizzato ad
effettuare,  con  proprio  decreto,  tutte  le  occorrenti variazioni
compensative  di  cassa;  e'  inoltre  autorizzato  ad  effettuare le
variazioni  derivanti  da  maggiori  o minori entrate di cassa quelle
conseguenti   all'applicazione   di  legge  e  per  il  paramento  di
obbligazioni  indifferibili  e  improrogabili.  Entro il limite delle
autorizzazioni  di  cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna
amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non
superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno;
        11-ter.   Per  i  fondi  di  riserva  da  adoperarsi  per  la
riproduzione  di  residui  passivi  perenti,  per  la riproduzione di
economie  e  per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a
spese  obbligatorie,  oltre  alla dotazione di competenza e' prevista
una  dotazione  di  cassa.  Alle  occorrenti  variazioni  di cassa si
provvede  con  le  modalita'  previste per le correlate variazioni di
compelenza,»;
      Il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Formano oggetto di
approvazione  dell'Assemblea  regionale  siciliana  le previsioni del
bilancio  di  competenza  di cui al comma 10 nonche' le previsioni di
bilancio  di  cassa  di  cui  al  comma  10-bis riassunte in apposito
quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono
il  limite  per  le  autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di
pagamento»;
      Al  comma  13  dopo le parole «Nel quadro generale riassuntivo,
redatto  per  titoli,  con  riferimento alle dotazioni di competenza»
sono soppresse le parole «e di cassa».
      E' soppresso il comma 21-bis;
      E' soppresso il comma 21-ter.