Art. 33.
                Convenzione multiservizi e Biosphera
    1.  Al  fine di consentire il finanziamento delle attivita' e dei
costi  accessori  relativi  all'anno 2002, previsti dalla convenzione
stipulata  con  la  Multiservizi  S.p.a.,  finalizzata all'attuazione
delle misure di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001,
n.  17, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di
1.300 migliaia di euro, U.P.B. 5.2.1.1.2, capitolo 242522.
    2.  Per  le finalita' di cui all'art. 94 della legge regionale 10
dicembre  2001,  n.  21,  e' autorizzata, per l'esercizio finanziario
2002, la spesa di 2.066 migliaia di euro, U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo
442532.
    3.   I   lavoratori   provenienti   dal  bacino  delle  attivita'
socialmente    utili   utilizzati   nell'ambito   dei   processi   di
stabilizzazione   dalle  societa'  Multiservizi  S.p.a.  e  Biosphera
S.p.A.,  per  i  quali  non  vanno a buon fine i relativi processi di
stabilizzazione,  riacquistano  lo  status  di lavoratori socialmente
utili     e    ritornano    ad    essere    utilizzati    nell'ambito
dell'amministrazione regionale in quanto tali, anche presso le stesse
societa'.
    4.  E'  fatto  divieto  di assunzione di lavoratori che non siano
provenienti dal bacino delle attivita' socialmente utili.