Art. 33. Convenzione multiservizi e Biosphera 1. Al fine di consentire il finanziamento delle attivita' e dei costi accessori relativi all'anno 2002, previsti dalla convenzione stipulata con la Multiservizi S.p.a., finalizzata all'attuazione delle misure di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 1.300 migliaia di euro, U.P.B. 5.2.1.1.2, capitolo 242522. 2. Per le finalita' di cui all'art. 94 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 2.066 migliaia di euro, U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 442532. 3. I lavoratori provenienti dal bacino delle attivita' socialmente utili utilizzati nell'ambito dei processi di stabilizzazione dalle societa' Multiservizi S.p.a. e Biosphera S.p.A., per i quali non vanno a buon fine i relativi processi di stabilizzazione, riacquistano lo status di lavoratori socialmente utili e ritornano ad essere utilizzati nell'ambito dell'amministrazione regionale in quanto tali, anche presso le stesse societa'. 4. E' fatto divieto di assunzione di lavoratori che non siano provenienti dal bacino delle attivita' socialmente utili.