Art. 4.
                       Obbligazioni pregresse
    1.  Per  far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento di
contributi  sugli  interessi  dei finanziamenti concessi in favore di
operatori  della  pesca  ai  sensi dell'art. 10 della legge regionale
27 maggio  1987,  n.  26, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario
2002,  la  spesa  di  6  migliaia di euro, U.P.B. 8.3.2.6.1, capitolo
746810.
    2.  Per le finalita' di cui all'art. 30, commi 3 e 6, della legge
regionale  23 maggio  1991,  n.  36,  e' autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2002, la spesa di 656 migliaia di euro, U.P.B. 8.2.2.6.5,
capitolo 742834.
    3.  Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento del
contributo  relativo  alle spese di coltivazione dovuto ai produttori
agrumicoli esclusi dai finanziamenti di cui alla legge 1° marzo 1986,
n.  64, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di
75 migliaia di euro, U.P.B. 2.2.2.1, capitolo 542842.
    4.  Per  far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento di
interessi  su mutui in favore dei lavoratori emigrati e' autorizzata,
per  l'esercizio  finanziario 2002, la spesa di 100 migliaia di euro,
U.P.B. 7.2.2.6.1, capitolo 713301.
    5.  Per  far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento di
interessi  su  finanziamenti  in  favore  dei  lavoratori emigrati e'
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di i migliaia
di euro, U.P.B. 7.2.2.7.1, capitolo 713302.