Art. 4. Obbligazioni pregresse 1. Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento di contributi sugli interessi dei finanziamenti concessi in favore di operatori della pesca ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 6 migliaia di euro, U.P.B. 8.3.2.6.1, capitolo 746810. 2. Per le finalita' di cui all'art. 30, commi 3 e 6, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 656 migliaia di euro, U.P.B. 8.2.2.6.5, capitolo 742834. 3. Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento del contributo relativo alle spese di coltivazione dovuto ai produttori agrumicoli esclusi dai finanziamenti di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 75 migliaia di euro, U.P.B. 2.2.2.1, capitolo 542842. 4. Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento di interessi su mutui in favore dei lavoratori emigrati e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 100 migliaia di euro, U.P.B. 7.2.2.6.1, capitolo 713301. 5. Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento di interessi su finanziamenti in favore dei lavoratori emigrati e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di i migliaia di euro, U.P.B. 7.2.2.7.1, capitolo 713302.