Art. 44.
Applicazione  nella  Regione  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
                      1° dicembre 1997, n. 468
    I.  Il  secondo  periodo  del  comma  2  dell'art.  8 del lecreto
legislativo  1° dicembre  1997,  n.  468,  come recepito dall'art. 1,
comma  1,  della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, va inteso nel
senso che dall'entrata in vigore della stessa legge la tariffa oraria
dell'importo  integrativo  da  corrispondere ai soggetti impiegati in
lavori  socialmente  utili  va calcolata detraendo dalla retribuzione
iniziale  mensile  prevista  per  i dipendenti che svolgono attivita'
analoghe presso il soggetto utilizzatore le ritenute previdenziali ed
assistenziali,  nonche'  l'ammontare  dell'assegno  per  le attivita'
socialmente  utili  (ASU),  e  dividendo  l'importo risultante per il
numero  di  ore  eccedenti  le  20 ore settimanali (ore ASU) ottenute
dalla  differenza tra l'orario convenzionale e mensile del dipendente
ed   il  monte  ore  medio  mensile  di  utilizzazione  in  attivita'
socialmente utili (ASU), pari a 86 ore.