Art. 44. Applicazione nella Regione dell'art. 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 I. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 del lecreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, come recepito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, va inteso nel senso che dall'entrata in vigore della stessa legge la tariffa oraria dell'importo integrativo da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili va calcolata detraendo dalla retribuzione iniziale mensile prevista per i dipendenti che svolgono attivita' analoghe presso il soggetto utilizzatore le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonche' l'ammontare dell'assegno per le attivita' socialmente utili (ASU), e dividendo l'importo risultante per il numero di ore eccedenti le 20 ore settimanali (ore ASU) ottenute dalla differenza tra l'orario convenzionale e mensile del dipendente ed il monte ore medio mensile di utilizzazione in attivita' socialmente utili (ASU), pari a 86 ore.