Art. 50. Impianti di marinocoltura 1. Per le finalita' dell'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, e dell'art. 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 516 migliaia di euro, U.P.B. 8.3.1.3.2, capitolo n. 348101.