Art. 50.
                      Impianti di marinocoltura
    1. Per le finalita' dell'art. 6 della legge regionale 23 dicembre
2000,  n.  29, e dell'art. 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n.
2,  e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 516
migliaia di euro, U.P.B. 8.3.1.3.2, capitolo n. 348101.