Art. 51.
                       Interventi per la pesca
    1.  Per  le  finalita'  di cui all'art. 170, comma 1, della legge
regionale  23 dicembre  2000,  n. 32, e' autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2002, la spesa di 516 migliaia di euro, U.P.B. 8.3.1.3.2,
capitolo n. 347702.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui all'art. 170 comma 2, della legge
regionale  23 dicembre  2000,  n. 32, e' autorizzata, per l'esercizio
finanziario  2002,  l'ulteriore  spesa  di  10.000  migliaia di euro,
U.P.B. 8.3.1.3.2, capitolo n. 348105.
    3.  Per l'esercizio finanziario 2002, all'onere di cui al comma 1
si provvede a valere sull'U.P.B. 8.3.1.3.2, capitolo n. 348105.