Art. 51. Interventi per la pesca 1. Per le finalita' di cui all'art. 170, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 516 migliaia di euro, U.P.B. 8.3.1.3.2, capitolo n. 347702. 2. Per le finalita' di cui all'art. 170 comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 10.000 migliaia di euro, U.P.B. 8.3.1.3.2, capitolo n. 348105. 3. Per l'esercizio finanziario 2002, all'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sull'U.P.B. 8.3.1.3.2, capitolo n. 348105.