Art. 53. Consorzi di ripopolamento ittico 1. Per il funzionamento dei consorzi di ripopolamento ittico di cui alla legge regionale 1° agosto 1974, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni e' concesso, per l'esercizio finanziario 2002, U.P.B. 8.3.2.6.1, capitolo n. 746401, un contributo pari a 517 migliaia di euro, cosi' ripartito: a) 258.228 per il consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Patti; b) 154.937 per il consorzio di ripopolamento ittico di Castellammare del Golfo; c) 103.291 per il consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Catania.