Art. 53.
                  Consorzi di ripopolamento ittico
    1.  Per  il funzionamento dei consorzi di ripopolamento ittico di
cui  alla  legge  regionale  1° agosto  1974,  n.  31,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni  e' concesso, per l'esercizio finanziario
2002,  U.P.B. 8.3.2.6.1, capitolo n. 746401, un contributo pari a 517
migliaia di euro, cosi' ripartito:
      a) 258.228  per  il consorzio di ripopolamento ittico del Golfo
di Patti;
      b) 154.937   per   il  consorzio  di  ripopolamento  ittico  di
Castellammare del Golfo;
      c) 103.291  per  il consorzio di ripopolamento ittico del Golfo
di Catania.