Art. 54.
                        Consorzi universitari
    1. Per le finalita' di cui all'art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e  8,  della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e' autorizzata, per
l'esercizio  finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di
euro, U.P.B. 9.2.1.3.5, capitolo n. 373718.