Art. 54. Consorzi universitari 1. Per le finalita' di cui all'art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro, U.P.B. 9.2.1.3.5, capitolo n. 373718.