Art. 57. Cofinanziamento accordo programma sanita' 1. L'assessorato regionale della sanita' e' autorizzato a cofinanziare l'accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari stipulato il 30 aprile 2002 con il Ministero della salute per l'importo complessivo di 58.141 migliaia di euro per il periodo 2002-2005, U.P.B. 10.2.2.6.2, capitolo n. 812009. 2. Per l'esercizio finanziario 2002 l'onere e' quantificato in 18.709 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle riduzioni di cui all'art. 1. 3. Per gli esercizi successivi la spesa complessiva, valutata in 39.432 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione (U.P.B. 4.2.2.8.1, codice 26.04.02) ed e' quantificata annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.