Art. 57.
              Cofinanziamento accordo programma sanita'
    1.   L'assessorato  regionale  della  sanita'  e'  autorizzato  a
cofinanziare l'accordo di programma per il settore degli investimenti
sanitari  stipulato  il  30 aprile 2002 con il Ministero della salute
per  l'importo  complessivo di 58.141 migliaia di euro per il periodo
2002-2005, U.P.B. 10.2.2.6.2, capitolo n. 812009.
    2.  Per  l'esercizio  finanziario 2002 l'onere e' quantificato in
18.709 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle riduzioni di
cui all'art. 1.
    3.  Per gli esercizi successivi la spesa complessiva, valutata in
39.432  migliaia  di  euro,  trova riscontro nel bilancio pluriennale
della  Regione (U.P.B. 4.2.2.8.1, codice 26.04.02) ed e' quantificata
annualmente  ai  sensi  dell'art. 3, comma 2, lettera g), della legge
regionale   27 aprile   1999,   n.   10  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.