Art. 63.
                  Abrogazioni e modifiche di norme
    1.  E'  abrogato l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2001,
n. 22.
    2.  E'  abrogato  il  comma 4 dell'art. 111 della legge regionale
1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.
    3.  E'  abrogato  il  comma  5 dell'art. 25 della legge regionale
5 giugno 1989, n. 11.
    4. E' abrogato l'art. 105 della legge regionale 26 marzo 2002, n.
2.
    5.  All'art.  11 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, sono
soppresse le parole «e dell'Istituto zooprofilattico».
    6.  Il secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 16 agosto
1975,  n. 67 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal
seguente:
      «All'assicurazione   contro   gli   infortuni   provvedono   le
istituzioni  scolastiche attraverso apposita convenzione da stipulare
con istituti di assicurazione».
    7.  Al  primo  comma  dell'art. 1 della legge regionale 14 giugno
1983,  n.  57,  la  parola  «annuale»  e'  sostituita  con  la parola
«biennale».
    8. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 88 della legge regionale
26 marzo  2002,  n.  2,  le parole «ad organismi ultraregionali» sono
sostituite  con le parole «, costituzione di organismi, enti pubblici
o  privati»  e alla lettera b) sono soppresse le parole «con soggetti
ultraregionali».
    9. Al comma 16 dell'art. 129 della legge regionale 26 marzo 2002,
n.  2,  sono  aggiunte  le parole «a decorrere dall'entrata in vigore
della  legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, facendo salvi gli effetti
prodotti.».
    10. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 3 ottobre 2002,
n. 14, e' abrogato.
    11.  L'art.  15  della  legge  regionale  9 agosto  2002, n. 9 e'
abrogato.
    12. All'art. 42, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n.
7,  le parole «gli articoli da 1 a 22 della legge regionale 8 gennaio
1996,  n.  4» sono sostituite con le parole «gli articoli da 1 a 14 e
da 16 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4».
    13.  Al comma 2 dell'art. 42 della legge regionale 2 agosto 2002,
n.  7  sono  aggiunte  le  parole  «Restano  valide  le  disposizioni
dell'Art.  94  della  legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonche' le
disposizioni della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4.
    14. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002,
n. 4, le parole «Assessore regionale alla presidenza» sono sostituite
dalle  parole «Il Presidente della Regione, dipartimento regionale di
protezione civile».
    15.  All'art.  10  della  legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16,
dopo le parole «adeguamento dei propri statuti.» aggiungere le parole
«I  commissari straordinari rimangono in carica sino all'insediamento
dei consigli di amministrazione».
    16.  All'art. 3, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n.
27,  dopo  le  parole «contributi annuali» aggiungere le parole «e le
dotazioni finanziarie per progetti speciali».
    17.  Il  comma  7 dell'art. 172 della legge regionale 23 dicembre
2000,  n.  32,  e'  abrogato. Si applica l'ultimo periodo del comma 2
dell'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33.