Art. 8. Cofinanziamento interventi in favore degli enti locali colpiti da calamita' naturali 1. Il Presidente della Regione e' autorizzato a cofinanziare gli interventi nazionali in favore degli enti locali colpiti da calamita' naturali a seguito di eventi sismici e vulcanici. 2. Per l'esercizio finanziario 2002 e' autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da destinare alla provincia di Catania per la pulitura e manutenzione delle strade oggetto della caduta di cenere, U.P.B. 1.6.1.3.2, capitolo 117302. 3. Per gli esercizi finanziari successivi, l'onere di cui al comma 1 e' quantificato annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.