Art. 8.
Cofinanziamento  interventi  in  favore  degli enti locali colpiti da
                         calamita' naturali
    1.  Il Presidente della Regione e' autorizzato a cofinanziare gli
interventi nazionali in favore degli enti locali colpiti da calamita'
naturali a seguito di eventi sismici e vulcanici.
    2.  Per  l'esercizio  finanziario 2002 e' autorizzata la spesa di
1.000  migliaia di euro da destinare alla provincia di Catania per la
pulitura  e manutenzione delle strade oggetto della caduta di cenere,
U.P.B. 1.6.1.3.2, capitolo 117302.
    3.  Per  gli  esercizi  finanziari  successivi, l'onere di cui al
comma  1  e'  quantificato annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 2,
lettera  g)  della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni.