Art. 9.
                      Contributi previdenziali
    1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n.
2  le  parole  «i  contributi di quiescenza e previdenza a carico del
personale  regionale,  cui  si  applicano le disposizioni della legge
regionale 23 febbraio 1962, n. 2, vengono aumentati annualmente dello
0,50  per  cento», sono sostituite dalle parole «le aliquote relative
ai  contributi  di  quiescenza  e  previdenza  a carico del personale
regionale,  cui  si  applicano  le disposizioni della legge regionale
23 febbraio  1962,  n.  2, vengono incrementate ogni anno ciascuna di
0,25, fino al raggiungimento delle relative aliquote statali.».