Art. 9. Contributi previdenziali 1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole «i contributi di quiescenza e previdenza a carico del personale regionale, cui si applicano le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, vengono aumentati annualmente dello 0,50 per cento», sono sostituite dalle parole «le aliquote relative ai contributi di quiescenza e previdenza a carico del personale regionale, cui si applicano le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, vengono incrementate ogni anno ciascuna di 0,25, fino al raggiungimento delle relative aliquote statali.».